Amministrazione trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
La presente sezione “Amministrazione trasparente” è stata adeguata a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che ha riordinato e semplificato la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1 c. 35 della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
“Amministrazione trasparente” è organizzata in sezioni (attivabili cliccando sulle voci sottoriportate) e in sotto-sezioni, cliccando sulle quali è possibile accedere alle informazioni che riguardano i diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale dell'Istituzione Scolastica.
Inoltre, le pagine dedicate alle sotto-sezioni sono state integrate con le ulteriori tipologie di dati individuate dalla Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) tramite la Delibera n.50/2013.
Si ricorda che il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione recentemente ribadita dal D. Lgs. 33/2013 è possibile solo ai sensi del D.Lgs.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - Legge sulla Privacy): nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato per la loro ripubblicazione.
Si precisa che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione (Linee guida ANAC Determinazione n. 1309 del 28/12/2016), (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017).
REGISTRO DEGLI ACCESSI 2021
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REGISTRO DEGLI ACCESSI 2019
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REGISTRO DEGLI ACCESSI 2018
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REGISTRO DEGLI ACCESSI 2016
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REGISTRO DEGLI ACCESSI 2015
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Accesso Civico
L’accesso civico, introdotto dall’Art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza, che è il Dirigente Scolastico.
Responsabile della Trasparenza è il Dirigente Scolastico Prof. Umberto Dallocchio.
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Istanza di Accesso civico - Registro degli accessi
L’Art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (“Decreto Trasparenza”), intitolato "Accesso civico a dati e documenti", contiene le disposizioni qui sintetizzate (articoli e commi, ove non diversamente indicato, si rifericono sempre a questo decreto):
- L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
- L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
- Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
- La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.Lgs. 33/2013.
- La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.
Che cos'è l'Accesso civico
l legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla Legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso Decreto 33/2013 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
Come presentare l'Istanza di Accesso civico
1. Scaricare l'apposito modulo: Istanza di Accesso civico;
2. Compilarlo e scegliere per la consegna una delle seguenti alternative:
- inviarlo in allegato, via mail, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando anche la scansione di un documento d’identità valido;
- stamparlo e presentarlo di persona, in forma cartacea, agli uffici dell'Istituto Comprensivo “P. Ferrari” di Varzi, in via Circonvallazione n. 3, allegando la fotocopia di un documento d’identità valido.
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Responsabile in prima istanza
Dirigente IC Varzi
Prof. Umberto Dallocchio
Per contatti scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Responsabile in seconda istanza
Direttore generale USR Lombardia
Dott.ssa Delia Campanelli
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Dott.ssa Delia Campanelli
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Ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. n. 150/2009, la trasparenza è intesa come: “accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”.
Negli ultimi anni, il principio dell’accessibilità totale agli atti è stato inserito in numerosi provvedimenti normativi. Completa e riordina la numerosa e complessa normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. 33/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 che in attuazione della delega conferita al Governo dall’art.1, comma 35, Legge 190/2012, ha lo scopo di trasmettere una maggiore chiarezza sul contenuto degli obblighi di pubblicazione.
I principali punti del provvedimento:
1. Pubblicità. Viene istituito l'obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
2. Trasparenza. Viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubblicazione dei dati sui siti istituzionali.
3. Pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali. Per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini, dati e documenti pubblici dovranno essere diffusi e direttamente accessibili sui siti istituzionali.
4. Totale accessibilità. Si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).
5. Accesso civico. Viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). Tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
6. Qualità e chiarezza delle informazioni. Si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).
7. Obbligo di durata delle pubblicazioni. Si stabilisce la durata dell'obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).
8. Amministrazione trasparente. Si prevede l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione - "Amministrazione trasparente" - nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.
9. Piano triennale per trasparenza e integrità. Viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità - che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione - e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
10. Pubblicazione dei curricula, stipendi e incarichi del personale dirigenziale. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA. Stop agli stipendi in caso l'incarico conferito da una pubblica amministrazione, ad esempio ad un esterno, non sia stato regolarmente pubblicato on line sul sito dell'amministrazione. E lo stesso vale per le gare se i relativi bandi non potevano essere conosciuti da tutti.
Tale concetto di trasparenza, secondo il legislatore, è inteso a favorire la partecipazione dei cittadini e degli stakeholders all’attività delle Pubbliche Amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:
- sottoporre a controllo diffuso ogni fase di gestione della performance per consentire il miglioramento, assicurare la conoscenza a cittadini e stakeholders, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi;
- promuovere l’integrita’ nelle pubbliche amministrazioni.
Per raggiungere tali finalità, ogni amministrazione, sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione indipendente per la valutazione, l’integrità e la trasparenza (CIVIT)è tenuta ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità da aggiornare annualmente
Ricordiamo che tale materia, sulla base delle prestazioni di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel testo modificato dalla riforma del titolo V, è compresa tra le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per cui le amministrazioni regionali e locali sono tenute a darvi applicazione e possono esclusivamente ampliare le forme di pubblicità, ma non possono in nessun caso incidere in modo limitativo sulle informazioni da pubblicare.
Alla base di tale scelta c’è la considerazione che la Trasparenza sia uno strumento per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall’art.97 Cost., per favorire il controllo sociale o diffuso sull’azione pubblica, per migliorare la qualità dell’attività amministrativa, per promuovere la cultura della legalità e per prevenire i fenomeni corruttivi.
La pubblicazione sui siti pubblici
Il principale strumento attraverso cui il legislatore intende conseguire maggiori livelli di trasparenza rispetto all’azione della Pubblica Amministrazione è la pubblicazione: sui siti istituzionali delle PA.
La pubblicazione sul sito internet di ogni Pubblica Amministrazione delle informazioni previste dal legislatore costituisce un vincolo obbligatorio anche per le regioni e gli enti locali: siamo infatti in presenza di disposizioni relative al livello minimo essenziale delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali.
Caratteristiche della pubblicazione
- Presenza sul sito internet di ogni pubblica amministrazione di una pagina denominata “Trasparenza, valutazione e merito” a cui si debba potere accedere direttamente da quella iniziale, nella quale deve peraltro essere adeguatamente valorizzata.
- Ricorso al “Formato aperto” in alternativa al “Formato proprietario”. Con tale locuzione si intende la necessità che queste notizie presenti sul sito internet, siano liberamente accessibili, possano essere scaricati e siano indicizzabili tramite i motori di ricerca. Attraverso il formato aperto la PA persegue un duplice obiettivo: garantire la cd interoperabilità e cioè l'accesso ai dati nel lungo periodo senza incertezza presente e futura riguardo ai diritti legali o le specifiche tecniche; incoraggiare la concorrenza invece di consentire a un solo produttore di mantenere il controllo su di un formato proprietario per inibire l'uso di prodotti concorrenti.
Tuttavia, la semplice pubblicazione dei dati, non è sufficiente a garantire, da sola, la trasparenza. I dati pubblicati, infatti, debbono essere chiari, comprensibili, accessibili. E’ utile ricordare che nella comunicazione delle informazioni sulle attività della PA attraverso i siti web, entrano in gioco anche i le caratteristiche dei siti, così come delineate dalle disposizioni del CAD (artt.53 e ss.) e secondo le quali: “Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.”
E’ disponibile sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica la Bussola della trasparenza, uno strumento on line nato per monitorare il livello di trasparenza dei portali della PA e per una verifica sul rispetto delle linee guida dei contenuti minimi diffuse dal Ministero della Funzione Pubblica. Attraverso le segnalazioni degli utenti e delle stesse PA viene stilata la classifica dei migliori siti della PA, pubblicata sullo stesso portale.
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